A cura dell’Avv. Nicola Diomede, Cassazionista del Foro di Bari – Negli ultimi mesi si sono diffuse interpretazioni secondo cui, a partire dal 2025, sarebbe stato introdotto un ampliamento dell’accesso alla NASpI anche in caso di dimissioni volontarie. Tale ricostruzione non trova riscontro nel quadro normativo vigente.
La disciplina dell’indennità di disoccupazione, prevista dal decreto legislativo n. 22 del 2015, resta infatti fondata sul principio della disoccupazione involontaria, che costituisce il presupposto necessario per l’accesso alla prestazione. Ne consegue che le dimissioni volontarie, rese ai sensi dell’art. 2118 c.c., continuano a determinare l’esclusione dalla NASpI.
La Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che il requisito dell’involontarietà della disoccupazione rappresenta elemento centrale del sistema degli ammortizzatori sociali, con la conseguenza che la cessazione del rapporto per libera scelta del lavoratore non integra, di regola, il presupposto per l’indennità (Cass. civ., sez. lav., ord. n. 4507/2023).
Resta ferma, tuttavia, la possibilità di accesso alla prestazione nei casi in cui le dimissioni siano riconducibili a una giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., ossia in presenza di fatti imputabili al datore di lavoro tali da impedire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale valutazione richiede un accertamento rigoroso delle circostanze concrete e non può essere desunta in via automatica (Cass. civ., sez. lav., ord. n. 26253/2022).
Sono inoltre ricomprese tra le ipotesi che consentono l’accesso alla NASpI le fattispecie di risoluzione consensuale intervenute nell’ambito delle procedure previste dalla legge, tra cui quelle di cui all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, oltre alle ipotesi tipizzate dall’ordinamento. Restano ferme le tutele rafforzate previste in caso di dimissioni rassegnate durante i periodi protetti di maternità e paternità.
Con riferimento alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025, è necessario precisare che non è stato introdotto alcun ampliamento della NASpI alle dimissioni volontarie. L’intervento normativo riguarda esclusivamente il caso del lavoratore che, nei dodici mesi precedenti la cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, abbia rassegnato dimissioni volontarie da un precedente rapporto a tempo indeterminato.
In tale ipotesi, qualora intervenga una successiva disoccupazione involontaria, l’accesso alla NASpI è subordinato alla condizione che l’ultimo rapporto di lavoro abbia avuto una durata effettiva di almeno tredici settimane. Si tratta di una misura di natura antielusiva, volta a evitare l’utilizzo strumentale di rapporti di breve durata per il conseguimento della prestazione.
La Corte di Cassazione ha più volte sottolineato, in via generale, la necessità che il sistema della NASpI sia interpretato in coerenza con la finalità previdenziale e non come strumento automatico di copertura di cessazioni volontarie del rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. lav., n. 19410/2021).
Un ulteriore profilo riguarda le ipotesi di assenza ingiustificata prolungata. In tali casi, la disciplina vigente, anche alla luce dell’evoluzione interpretativa, consente di ricondurre la cessazione del rapporto alle cosiddette dimissioni per fatti concludenti, con conseguente esclusione della natura di licenziamento. Anche la giurisprudenza di legittimità ha confermato che, in presenza dei presupposti normativi e contrattuali, tale fattispecie non integra una disoccupazione involontaria ai fini dell’accesso alla NASpI.
In conclusione, il quadro normativo resta invariato. Le dimissioni volontarie non danno accesso alla NASpI, salvo le ipotesi tassativamente previste dalla legge e interpretate in modo restrittivo dalla giurisprudenza di legittimità. Le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 non incidono sul principio della disoccupazione involontaria, ma introducono esclusivamente un meccanismo antielusivo in presenza di precedenti dimissioni nei dodici mesi antecedenti la perdita dell’occupazione.








