Taranto, discriminazione per maternità nel pubblico impiego, il Tribunale condanna la Asl

Una operatrice socio-sanitaria esclusa dal premio di produttività perché in congedo di maternità. Il giudice del lavoro riconosce la discriminazione e ordina il pagamento dell’indennità

Una sentenza destinata a far discutere nel panorama del pubblico impiego sanitario arriva dal Tribunale del lavoro di Taranto, che ha riconosciuto la natura discriminatoria del comportamento adottato dalla Asl Taranto nei confronti di una dipendente in congedo di maternità. La decisione, pronunciata il 5 marzo 2026 dal giudice Maria Leone, riguarda una operatrice socio-sanitaria penalizzata economicamente a causa dell’assenza dal lavoro dovuta alla gravidanza.

La valutazione negativa durante la maternità

La vicenda nasce dalla scheda di valutazione della performance attribuita alla lavoratrice durante il periodo di maternità. Dopo essere stata posta in interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza e aver successivamente usufruito del congedo obbligatorio, la dipendente era stata dichiarata “non valutabile” per l’intero anno.

Questa decisione amministrativa aveva comportato l’esclusione dal premio di produttività, incidendo sulla retribuzione accessoria e sulle prospettive professionali della lavoratrice.

Assistita dall’avvocato Mario Soggia, la dipendente ha presentato ricorso ai sensi dell’articolo 38 del Codice delle pari opportunità, denunciando una discriminazione diretta di genere. Secondo la difesa, l’azienda sanitaria aveva trasformato l’esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato, la maternità, in un elemento penalizzante nella valutazione lavorativa.

La decisione del Tribunale del lavoro

Il Tribunale di Taranto ha accolto integralmente il ricorso stabilendo che l’esclusione dal premio di produttività basata sull’assenza per maternità costituisce discriminazione diretta di genere.

Secondo il giudice, il periodo di astensione obbligatoria per maternità non può comportare svantaggi economici o professionali per la lavoratrice, trattandosi di una condizione espressamente tutelata dall’ordinamento costituzionale, oltre che dalla normativa europea e nazionale sulle pari opportunità.

La sentenza stabilisce inoltre che, anche nei casi di assenza per l’intero anno, il datore di lavoro deve adottare criteri di valutazione neutrali, ricostruendo in modo figurativo la prestazione lavorativa.

Nel caso specifico il Tribunale ha ritenuto equo utilizzare il criterio della media delle valutazioni ottenute nei tre anni precedenti per determinare il premio di produttività che la lavoratrice avrebbe percepito.

Il dispositivo e il valore della sentenza

Con la decisione il giudice ha:

  • Accertato la natura discriminatoria della condotta della Asl Taranto;
  • Ordinato la cessazione del comportamento illegittimo;
  • Disposto il pagamento del premio di produttività calcolato sulla base delle valutazioni precedenti.

La decisione assume un valore significativo nel dibattito sulla tutela della maternità nel lavoro pubblico, ribadendo che l’assenza per congedo obbligatorio non può essere considerata un parametro negativo nei sistemi di valutazione professionale.

Nel procedimento la lavoratrice è stata assistita dall’avvocato Mario Soggia ed è iscritta alla Cisl Funzione Pubblica – settore sanità, guidata a livello territoriale da Francesco Sardella.

«La sentenza riafferma un principio fondamentale: la maternità non può mai diventare un costo professionale per una lavoratrice», ha commentato l’avvocato Mario Soggia.

La pronuncia del Tribunale del lavoro di Taranto rappresenta un precedente importante nel contrasto alle discriminazioni di genere nel pubblico impiego, riaffermando il principio secondo cui il diritto alla maternità deve essere tutelato senza produrre penalizzazioni economiche o professionali.

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