Dalle nuove ordinanze della Suprema Corte emerge un principio sempre più chiaro: anche senza mobbing, un ambiente lavorativo stressogeno può far scattare la responsabilità del datore di lavoro
di NICOLA DIOMEDE Avvocato del Foro di Bari – Lo stress lavoro-correlato non è più considerato soltanto un disagio individuale, ma un vero e proprio rischio professionale che le aziende sono tenute a prevenire. Ritmi produttivi sempre più intensi, reperibilità continua, confini sempre più labili tra vita privata e lavoro e l’uso pervasivo delle tecnologie digitali hanno reso i rischi psicosociali una componente strutturale dell’organizzazione aziendale contemporanea.
Negli ultimi anni il quadro normativo italiano ha attribuito crescente rilevanza giuridica al fenomeno, imponendo ai datori di lavoro obblighi specifici di valutazione, prevenzione e tutela della salute psicofisica dei dipendenti. Il riferimento principale resta il Decreto Legislativo 81/2008, il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, che all’articolo 28 impone la valutazione di “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, includendo anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato.
Il principio segna il superamento della tradizionale concezione della sicurezza limitata ai soli rischi fisici o meccanici, estendendo la tutela anche alla dimensione psicologica del lavoratore. La valutazione deve essere concreta e inserita nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), con misure preventive e organizzative effettive, non meramente formali.
Il mancato rispetto degli obblighi può comportare responsabilità sia contravvenzionali sia civilistiche. A rafforzare il sistema interviene l’articolo 2087 del Codice civile, che impone all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie, secondo esperienza e tecnica, per tutelare integrità fisica e personalità morale del lavoratore.
La tutela è completata dall’articolo 32 della Costituzione, che riconosce la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, includendo anche la dimensione psicofisica.
Sul piano giurisprudenziale, la Cassazione ha chiarito più volte che la responsabilità datoriale può sussistere anche in assenza di mobbing. Con l’ordinanza n. 2084 del 19 gennaio 2024, è stato affermato che condizioni lavorative “stressogene” possono essere sufficienti a fondare la responsabilità del datore, anche senza intento persecutorio.
In linea con questo orientamento, la sentenza n. 15957 del 7 giugno 2024 ha riconosciuto la rilevanza risarcitoria di un ambiente lavorativo stressogeno anche in assenza di condotte vessatorie strutturate. L’ordinanza n. 31912 del 2024 ha ulteriormente precisato che lo stress lavoro-correlato trova diretto fondamento nell’articolo 2087 c.c., distinguendosi da mobbing e straining, e rileva ogni volta che l’organizzazione non garantisca adeguate condizioni di tutela della salute.
Il principio che si consolida è chiaro: non è necessario provare un intento persecutorio, ma è sufficiente la presenza di un’organizzazione del lavoro idonea a generare stress dannoso.
Sul piano risarcitorio, lo stress può dar luogo a danno biologico, morale ed esistenziale quando incide sulla salute del lavoratore. Tra le cause più ricorrenti individuate dalla giurisprudenza rientrano carichi eccessivi, pressioni costanti, mancato rispetto dei tempi di riposo, dequalificazione professionale e conflittualità non gestita.
In tali casi il datore di lavoro può essere chiamato a risarcire integralmente il danno subito. Nei casi più gravi, le patologie correlate possono essere riconosciute come malattie professionali con le relative tutele previdenziali.
Resta fermo il principio dell’inversione dell’onere della prova: una volta dimostrati danno e nesso causale, spetta al datore provare di aver adottato tutte le misure preventive esigibili.
Le pronunce più recenti del 2025 confermano la linea evolutiva: anche la semplice tolleranza di un contesto organizzativo stressogeno può integrare la violazione dell’articolo 2087 c.c., indipendentemente da condotte illecite individuali. L’ultima pronuncia utile e più recente della Cassazione in materia di stress lavoro-correlato, n. 31367 del 1° dicembre 2025, consolida ulteriormente l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sul tema.
Per le imprese, ciò si traduce in un obbligo sempre più sostanziale. Non è sufficiente un adempimento formale: è necessario intervenire sull’organizzazione del lavoro, sulla gestione dei carichi, sui tempi di recupero e sul clima aziendale.
La prevenzione dello stress lavoro-correlato diventa così un elemento centrale non solo della sicurezza, ma anche della responsabilità d’impresa e della sostenibilità organizzativa.
Nel complesso, il quadro giurisprudenziale conferma una tendenza ormai consolidata: lo stress lavoro-correlato non è più un effetto collaterale del lavoro moderno, ma un rischio giuridicamente rilevante che incide direttamente sulla responsabilità del datore di lavoro e sulla qualità dell’organizzazione aziendale.








