Tra ritardi nei pagamenti, interventi legislativi e richiami della Corte Costituzionale, il sistema del trattamento di fine servizio resta al centro del dibattito tra sostenibilità finanziaria e tutela dei diritti dei lavoratori pubblici
di VALENTINA SCHIANO, avvocato del Foro di Napoli – Il TFS (Trattamento di Fine Servizio) è l’indennità di liquidazione che spetta ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1 gennaio 2001 alla fine del rapporto di lavoro. I destinatari comprendono il personale statale, il personale degli enti locali, i sanitari e i militari. L’erogazione del TFS è pari all’80% dell’ultima retribuzione annua lorda per ogni anno di servizio di solito diviso per 15. Il TFS viene corrisposto per somme al di sotto dei 50.000 euro in un’unica soluzione, per importi più alti viene diviso in due rate per importi tra 50.000 e 100.000 euro o tre rate per importi oltre i 100.000 euro. Con banche convenzionate è possibile richiedere la riscossione anticipata del TFS.
Per i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 opera il TFS fino al 31 dicembre 2000, che viene calcolato su base annua con una trattenuta del 2,5%, dopo tale data opera il TFR con coefficienti di rivalutazione e aliquote non fisse.
Il TFS viene erogato dopo 105 giorni quando la cessazione del rapporto di lavoro è dovuto ad inabilità o decesso, dopo 12 mesi quando la cessazione del rapporto di lavoro è dovuto a limiti di età o di servizio ed in questo caso bisogna attendere i 3 mesi per l’accredito, decorsi i quali scattano gli interessi legali; 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento più 3 mesi per l’accredito, decorsi i quali operano gli interessi legali.
Se l’Inps paga oltre questi termini si possono richiedere gli interessi legali e si può agire in giudizio avverso il mancato adempimento.
Il TAR Marche ha rimesso la questione dinanzi alla Corte Costituzionale sostenendo che il differimento della liquidazione del TFR di 12 mesi nei casi vecchiaia/limite è incompatibile con la Costituzione.
Sul punto si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 130 del 23/2023 invitando il legislatore ad intervenire.
Oltre tali termini il pagamento può essere tardivo per motivazioni legate ad atti tardivi dell’ente datore quali: mancate determinazioni di fine servizio, errori nei flussi, IBAN non validato, correzioni su riscatti/ricongiunzioni, arretrati contributivi, carenza organici.
Il TAR Marche ha rimesso nuovamente la questione alla Corte Costituzionale sia per il differimento del pagamento in violazione art. 3 co. 2 dl 79/1997 sia per la questione afferente la rateizzazione in violazione art. 12 co. 7 dl 78/2010 per i cessati limiti d’età o servizio, evidenziando la necessità di introdurre una disciplina dopo le sentenze della Corte Costituzionale n. 159 /2019 e 130/2023 che invitavano il legislatore ad intervenire.
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 25 del 2026 ha richiamato gli interventi normativi effettuati dal legislatore, quali:
– La disciplina dell’art. 16, comma 2, del d.l. n. 25 del 2025, ha previsto che, oltre ai soggetti inabili al lavoro, anche gli invalidi e gli inidonei possono percepire il TFS entro il termine trimestrale di cui all’art. 3, comma 5, del d.l. n. 79 del 1997.
– L’introduzione dell’art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025 ha, in particolare, stabilito che per i dipendenti che matureranno i requisiti di pensionamento, per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2027 il termine per la liquidazione del TFS è, ridotto di tre mesi, quindi non ci vogliono 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per limiti d’età o servizio più tre mesi per l’accredito, bensì ci vogliono 9 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per limiti d’età o di servizio e tre mesi per l’accredito.
La Corte ha rinviato poi la trattazione della questione di un anno al 2027 al fine di consentire al legislatore di intervenire, considerato che un’immediata cancellazione dei termini comporterebbe un impatto significativo sulle finanze pubbliche.
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