La nuova legge sul consenso sessuale. “Progresso femminile o squilibrio maschile?”

Lo Stato dritto – La riforma del consenso introduce tutele avanzate per le vittime, ma riaccende il dibattito su presunzione d’innocenza, onere della prova e rischi di derive interpretative nei processi per violenza sessuale

di ENZO GRECO – Generale CC. Dott.già Direttore Ufficio analisi e valutazione strategica della Presidenza del Consiglio dei Ministri – La “nuova legge sul consenso sessuale” si riferisce al disegno di legge approvato all’unanimità dalla Camera dei Deputati il 19 novembre 2025, che modifica l’articolo 609-bis del Codice Penale sul reato di violenza sessuale. Il testo, risultato di un accordo tra forze politiche diverse (dal PD a Fratelli d’Italia), introduce il principio del “consenso libero e attuale” come elemento centrale per configurare il reato, spostando l’attenzione dalla mera “violenza o minaccia” (come previsto dalla norma del 1996) alla mancanza di accordo volontario e consapevole. Ora il disegno passa al Senato per l’approvazione definitiva.

In sintesi, chiunque compia o faccia compiere atti sessuali a un’altra persona senza consenso libero e attuale commette violenza sessuale, punibile con la reclusione da 6 a 12 anni. Il consenso è definito come una “libera manifestazione di volontà”, valutata nel contesto specifico, revocabile in qualsiasi momento (anche in relazioni consolidate) e non presunta dal silenzio o da comportamenti ambigui come l’immobilità (il cosiddetto “freezing” da trauma).

Questa norma allinea l’Italia alla Convenzione di Istanbul (ratificata nel 2013), che definisce la violenza sessuale come qualsiasi atto non consensuale, oltre che a modelli di altri Paesi europei come Spagna, Francia e Germania, dove il “solo sì è sì” è già legge.

La legge è celebrata come una “decisione storica” e una “evoluzione epocale” perché riconosce che la violenza sessuale non sempre implica forza fisica o minacce esplicite, ma può manifestarsi attraverso la semplice violazione dell’autodeterminazione personale. Per le donne (che rappresentano la stragrande maggioranza delle vittime, secondo statistiche ISTAT), rappresenta una tutela concreta.

In sostanza, non è più necessario dimostrare resistenza attiva, riducendo il carico probatorio sulle vittime e contrastando la “vittimizzazione secondaria” nei processi, dove spesso si indaga sul loro comportamento passato invece che sul fatto. Include situazioni come l’intossicazione da alcol/droghe, abusi in relazioni stabili o reazioni di paralisi traumatica, supportate da studi di psicologia e neuroscienze. Questo allarga la protezione a contesti quotidiani, come coppie o feste, dove la violenza è “invisibile” ma altrettanto devastante.

Promuove inoltre un’educazione al consenso, ispirata a campagne come #IoLoChiedo di Amnesty International, e rafforza la prevenzione, in linea con le raccomandazioni del Consiglio d’Europa. In breve, è vista come un avanzamento verso l’uguaglianza di genere, rendendo il sistema penale più sensibile alle dinamiche reali della violenza.

Molti critici, invece, inclusi giuristi e commentatori, definiscono la nuova legge un “monumento mostruoso al populismo penale”, accusandola di sacrificare principi basilari del diritto (come la presunzione d’innocenza) per una risposta emotiva a un’emergenza sociale. Per gli uomini (tipicamente imputati in questi reati), introduce potenziali limiti e squilibri.

In particolare, la denuncia della vittima presume il mancato consenso, obbligando l’accusato a dimostrare di aver percepito segnali chiari di accordo (“lei ci stava”). Questo è definito prova diabolica, un ritorno a una giustizia inquisitoria che limita il diritto di difesa e il contraddittorio, specialmente in assenza di testimoni o tracce fisiche.

Il consenso va valutato nel contesto complessivo, rischiando di riaprire dibattiti su comportamenti della vittima (es. “perché non ha detto di no prima?”), trasformando i processi in un esame della vita privata di entrambi. Questo potrebbe perpetuare stereotipi anziché eliminarli, equipara atti “lievi” (es. un bacio non voluto) a stupri violenti con la stessa pena (6-12 anni), senza distinzioni graduate.

Gli oppositori evidenziano anche l’aumento del pericolo di abusi del sistema, come accaduto in Spagna con numerose revisioni di condanne post-legge. I tassi di condanna già alti per questi reati (basati spesso su testimonianze) potrebbero rendere i processi una “Odissea” per l’imputato innocente.

Tra i nodi irrisolti emergono l’implementazione giudiziaria: la Cassazione ha già interpretato il consenso in modo ampio, ma i tribunali inferiori potrebbero applicarla in maniera incoerente, richiedendo formazione e linee guida per evitare derive. E l’equilibrio tra tutela e diritti: serve monitorare se la norma riduce davvero le denunce “silenzio” (oggi solo il 5-8% delle violenze porta a querela) senza criminalizzare interazioni consenzienti ma ambigue.

Si evidenziano inoltre gli aspetti culturali e formativi. Senza una educazione diffusa (scuole, media, forum), si rischia di polarizzare il dibattito tra “tutela donne” e “discriminazione uomini”, ignorando che la violenza colpisce anche uomini e persone individuate con l’acronimo LGBTQ+.

In conclusione, la legge è un progresso per la tutela delle vittime, ma solleva interrogativi su equità processuale e definizioni chiare, non solo perché l’onere della prova, nel testo della nuova legge, è demandato a carico dell’imputato e non più alla vittima come in precedenza previsto. Il Senato avrà l’opportunità di affinare il testo, magari introducendo garanzie per la difesa.

Un approccio Truth-Seeking (ricerca della verità attraverso la valutazione delle informazioni, distinguendo tra fatti, opinioni e falsità e utilizzando le informazioni in modo equo, onesto e inclusivo), suggerisce di vederla come un’evoluzione necessaria, ma da accompagnare con riforme complementari per bilanciare i diritti di tutti.

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